Dossier di: Direttore Mulino F. M.
Indice
Parte 1: Cosa si intende per Darkfinance?
Parte 2: Trading online ed attori principali dei mercati finanziari
Parte 3: La vigilanza sui mercati finanziari
Parte 4: Cosa dicono i dati?
Parte 5: L’esposto alla Consob e l’alternativa
Parte 6: La Consob per il sociale?
Parte 7: Sistema ternario delle professioni
Parte 1
Il mondo della finanza, in particolare quello online, è un terreno fertile per chi cerca di approfittarsi dell’ingenuità e della speranza di guadagni facili. Il dark finance è quel lato oscuro del mercato finanziario dove proliferano truffe, inganni e pratiche scorrette, spesso nascoste dietro promesse di guadagni facili e rapide.
Cosa si intende per dark finance?
Definizione: Il dark finance comprende tutte quelle attività finanziarie illegali o fraudolente che si svolgono al di fuori dei canali ufficiali e dei controlli normativi.
Caratteristiche:
Ombra: Opera nell’ombra, sfruttando la complessità dei mercati finanziari e la scarsa conoscenza degli investitori.
Truffe: Impiega una vasta gamma di truffe, dalle classiche promesse di guadagni facili alle più sofisticate tecniche di manipolazione psicologica.
Vittime: Predilige investitori inesperti, alla ricerca di guadagni rapidi e disposti a rischiare capitali importanti.
Danni: Provoca danni economici significativi alle vittime, oltre a un forte impatto psicologico.
Le principali forme di dark finance:
Schemi Ponzi: Promettono rendimenti elevati e costanti, ma in realtà i nuovi investimenti servono solo a pagare i precedenti investitori.
Forex scam: Truffe legate al trading di valute straniere, spesso con l’utilizzo di piattaforme false o manipolate.
Criptovalute truffaldine: Progetti di criptovalute fasulli che promettono guadagni stratosferici, ma che in realtà servono solo a svuotare i portafogli degli investitori.
Consulenti finanziari non autorizzati: Figure che si presentano come esperti del settore, ma che in realtà non dispongono delle necessarie autorizzazioni e conoscenze.
Investimenti in prodotti finanziari complessi e poco trasparenti: Prodotti finanziari strutturati, opzioni binarie e altri strumenti finanziari complessi, spesso venduti a investitori non professionali.
Il dark finance rappresenta una minaccia seria per gli investitori, soprattutto per coloro che non hanno le conoscenze e gli strumenti necessari per difendersi. È fondamentale che gli investitori siano consapevoli dei rischi e che adottino tutte le precauzioni necessarie per proteggere i propri risparmi.
Parte 2
Prima di addentrarci nei meccanismi oggetto del dossier occorre necessariamente snocciolare alcuni punti che The Trading ritiene utili per i lettori, per comprendere meglio gli argomenti trattati:
- Trading online:
Il trading online è un sistema di negoziazione tecnologico di strumenti finanziari che vede coinvolti diversi attori:
- Borsa valori
La borsa valori è un mercato regolamentato dove vengono scambiati strumenti finanziari, sotto la supervisione di autorità di vigilanza. La borsa in sintesi non “gestisce” le transazioni, ma offre la possibilità di effettuare scambi seguendo le rigide regole stabilite dalle Autorità, quali ad esempio: Comunità Europea, Esma ed Enti vigilatori in Italia Consob, sono i Traders a decidere quando e cosa comprare o vendere. La borsa non interviene attivamente nelle singole transazioni.
- Intermediari finanziari
I principali Intermediari finanziari attivi nel mercato finanziario online sono in genere Banche; Società di intermediazione mobiliare (SIM); Società di gestione del risparmio (SGR) conosciuti nel contesto della negoziazione (scambi) anche quali Broker finanziari. La loro attività si sviluppa seguendo due filoni 1. investimenti diretti, in questo caso i soggetti fanno attività diretta d’investimento nel mercato finanziario (Trading) 2. consentire la possibilità di investimento a terzi, si tratta dell’attività di intermediazione finanziaria che attraverso software, conosciuti largamente quali Piattaforme di trading online, esempio MT4, mettono a disposizione dei Traders un punto di accesso al mercato degli scambi di strumenti finanziari, ricavando profitto da commissioni, spread, interessi sui margini, swap e servizi aggiuntivi.
- Traders
Il termine Traders è un termine di uso generale, comune che in realtà indica diverse figure che sono attori della negoziazione, la direttiva Europea li indica quali investitori in proprio, questi investitori sono consumatori, che svolgono scambi di strumenti finanziari attraverso account e accesso alle piattaforme di trading concesso dai Broker finanziari in cambio delle loro spettanze, tale accesso è consentito su conti tutelati, che non comportano per il trader la necessità di ottenere autorizzazioni all’attività, e conti professionali, dedicati a investitori consumatori con elevati capitali e competenze tecniche nella negoziazione, per questa tipologia di conto e necessario che il Trader compili e superi un apposito questionario tecnico economico a fronte del quale il broker può aprirgli il conto, poi ci sono i Trader professionisti che svolgono attività di negoziazione quali aziende o ditte con il possesso di Partita iva e codice LEI.
Parte 3
La vigilanza sui mercati finanziari
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un ente pubblico italiano che ha il compito di vigilare sui mercati finanziari e tutelare gli investitori.
Addentriamoci nel cuore del Dossier per comprendere come protegge i consumatori la Consob e Cosa può fare chi si sente leso da un Broker.
La Consob svolge diverse attività per tutelare i consumatori, tra cui:
- Vigilanza sugli intermediari finanziari: Controlla banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e altri intermediari per assicurarsi che operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- Informazione e educazione finanziaria: Diffonde informazioni utili per aiutare i consumatori a prendere decisioni consapevoli in materia di investimenti.
- Tutela dei risparmiatori: Interviene in caso di irregolarità o abusi da parte degli intermediari finanziari, difendendo i diritti dei risparmiatori.
- Promozione della trasparenza: Garantisce che le informazioni relative ai prodotti finanziari siano chiare e complete, evitando così che i consumatori siano ingannati.
Cosa fare in caso di problemi?
Se pensi di essere stato vittima di una truffa finanziaria o se hai dei dubbi su un prodotto o un servizio finanziario, puoi rivolgerti alla Consob.
Puoi farlo:
- Online: Utilizzando i moduli presenti sul sito web della Consob.
- Per posta: Inviando una lettera all’indirizzo indicato sul sito web.
- Telefonicamente: Contattando il numero verde della Consob.
Quali sono i tuoi diritti come consumatore?
Come consumatore, hai diritto a:
- Essere informato in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi finanziari che acquisti.
- Essere tutelato da pratiche commerciali scorrette e da abusi.
- Ricevere un adeguato risarcimento in caso di danni subiti.
L’esposto alla Consob e il carattere informativo:
- Funzione informativa: L’esposto è innanzitutto una segnalazione che mette la Consob al corrente di una determinata situazione. È un po’ come dare un input all’organismo di vigilanza, avviando un processo di conoscenza di fatti che potrebbero interessare la sua attività.
- Funzione di avvio di un’attività istruttoria: A seguito della ricezione di un esposto, la Consob può decidere di avviare un’istruttoria per verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute. Questa attività istruttoria può portare a diversi esiti:
- Nessun seguito: Se le indagini non evidenziano irregolarità o se i fatti segnalati non rientrano nelle competenze della Consob, l’esposto verrà archiviato.
- Avvio di un procedimento sanzionatorio: Se le indagini confermano la presenza di irregolarità, la Consob potrà avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile. Le sanzioni possono variare a seconda della gravità della violazione e possono comprendere, ad esempio, multe, sospensioni o revoche di autorizzazioni.
Importante sottolineare alcuni punti dell’esposto presentato alla Consob:
- Non è un’azione legale: Presentare un esposto non equivale a intraprendere un’azione legale. La Consob non è un tribunale e non ha il potere di emettere sentenze.
- Non garantisce un esito positivo: Anche se l’esposto è fondato, non è detto che porti a una sanzione. La Consob valuterà caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione.
- Può essere anonimo: L’esposto può essere presentato in forma anonima, anche se fornire i propri dati può facilitare le indagini.
- Complementarietà con altre azioni: Presentare un esposto non esclude la possibilità di rivolgersi ad altri organi, come un avvocato o un’associazione dei consumatori.
Parte 4
Dati (fonte Consob) e approfondimenti prima di valutare percorsi alternativi più mirati all’ottenimento di eventuali risarcimenti:
Esaminando i dati della Consob relativi al 2023, e concentrandoci sulle attività di tutela degli investitori, arriviamo alle seguenti considerazioni:
Nel 2023 si sono registrate 2.713 denunce, segnando una diminuzione del 2% rispetto alle 2.742 del 2022. Questa leggera flessione potrebbe indicare una maggiore consapevolezza degli investitori sui loro diritti, una maggiore efficacia delle misure di tutela o, semplicemente, una minore attività di investimento.
Nonostante la diminuzione complessiva, le denunce relative ai servizi di investimento continuano a rappresentare la fetta più consistente del totale, con 1.257 casi nel 2023, registrando un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Ciò suggerisce che la prestazione di questi servizi rimane un’area critica in termini di tutela degli investitori.
Banche e soggetti non autorizzati si confermano i principali attori coinvolti nelle denunce, con 865 casi relativi alle banche nel 2023, registrando una lieve diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente. Questo dato sottolinea l’importanza di una vigilanza costante su questi soggetti. Va chiaramente fatto un distinguo tra Banche e soggetti non autorizzati e considerare che non vengono segnalati i casi che coinvolgono intermediari autorizzati.
Il numero di ricorsi presentati all’Arbitro per le Controversie Finanziarie è diminuito, passando a 963 nel 2023, registrando una diminuzione del 13% rispetto all’anno precedente. Questo potrebbe essere dovuto a una maggiore risoluzione stragiudiziale delle controversie o a una diversa percezione degli investitori riguardo all’arbitrato. Il dato presumibilmente si riferisce alle sole banche e non agli intermediari autorizzati e non autorizzati trattandosi di arbitrato bancario.
Il valore complessivo delle sanzioni inflitte dalla Consob è diminuito, attestandosi a 3,4 milioni di euro nel 2023, registrando una diminuzione del 35% rispetto all’anno precedente. Questo potrebbe indicare una minore gravità delle violazioni o una maggiore attenzione da parte degli intermediari alla conformità normativa.
Nonostante la diminuzione complessiva delle sanzioni, le violazioni in materia di abusi di mercato continuano a essere oggetto di attenzione da parte della Consob, con 7 casi registrati nel 2023, segnando un lieve aumento del 16% rispetto all’anno precedente.
Parte 5
La riflessione del Direttore The Trading:
La suddivisione del numero di controversie tra banche, intermediari non autorizzati e intermediari autorizzati (non bancari) è un’ipotesi per un quadro alternativo della situazione.
Le implicazioni di questa suddivisione:
Apparente contenimento delle controversie: Se ipotizziamo una distribuzione relativamente omogenea delle controversie tra i tre settori, e considerando un elevato numero complessivo di investitori in Italia, il dato di circa 904 casi per settore potrebbe sembrare alquanto contenuto.
Si consideri che a febbraio 2024 il numero di casi frodi era di 473:
Questo potrebbe suggerire che:
L’idea che gli investitori non denunciano a Consob per mancanza di incentivi economici appare un’ipotesi plausibile, che potrebbe spiegare in parte il numero relativamente contenuto di controversie.
Analizziamo un po’ più a fondo questa ipotesi:
Sistema sanzionatorio vs. risarcimento: È vero che il sistema normativo italiano, come molti altri, è più orientato alla sanzione dell’autore della violazione piuttosto che al risarcimento del danno subito dalla vittima. Questo può scoraggiare gli investitori a denunciare a Consob che non ha tra i suoi compiti quelli esclusivi del Giudice che può emettere sentenza risarcitoria.
- I procedimenti presso Consob possono essere lunghi e complessi e finalizzati all’emissione di sanzioni, qualora si riscontrino violazioni, scoraggiando gli investitori a intraprendere segnalazioni.
- Consapevolezza dei propri diritti: Non tutti gli investitori sono consapevoli dei propri diritti e delle possibilità di tutelarsi in caso di violazioni attraverso la vigilanza Consob e il sistema giudiziario.
- Sfiducia nelle istituzioni: La sfiducia nelle istituzioni e nei meccanismi di risoluzione risarcitoria delle controversie può spingere gli investitori a rinunciare a far valere i propri diritti.
Consideriamo altre possibili alternative:
Sappiamo che l’esposto alla Consob avvia (o non avvia) un procedimento amministrativo che può portare all’applicazione di sanzioni amministrative all’intermediario (multe, limitazioni, ecc.).
Sappiamo che la Consob ha un vincolo di segretezza, quindi non informa in maniera diretta il consumatore sull’esito delle indagini svolte e sulle eventuali sanzioni applicate.
Consideriamo anche che:
presentare l’esposto alla Consob, produce l’accertamento della violazione da parte della Consob, che può comunque rafforzare la posizione della Parte lesa, in un’eventuale azione legale intrapresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ma chiaramente non essendo una Corte di giustizia, non produce una sentenza di condanna al pagamento del risarcimento.
Consideriamo ora anche la Guardia di Finanza:
Focus: Repressione dei reati economico-finanziari.
Procedura: Avvia un’indagine penale che può portare all’arresto o alla denuncia dell’autore del reato.
Trasmette gli Atti alla procura competente che istituisce un procedimento di tipo penale.
Risarcimento: Se il reato viene provato, il giudice può condannare l’autore del reato al risarcimento del danno subito.
Per presentare l’esposto-denuncia occorre presentarsi di persona alla punto più vicino della GDF.
Altra soluzione è quella di presentare un esposto-denuncia al Commissariato di Polizia Postale più vicino, che si occupa dei reati di tipo informatico, il Commissariato accertati i fatti ed avviata la collaborazione a livello internazionale può bloccare i fondi derivanti da frode, a seguire alcuni link utili:
https://www.commissariatodips.it/profilo/contatti/index.html
https://www.commissariatodips.it
In sintesi:
Consob: è lo strumento più adatto per segnalare irregolarità relative al funzionamento dei mercati finanziari e ottenere un accertamento formale della violazione.
Guardia di Finanza: è lo strumento più adatto per segnalare reati economici, come frodi, truffe o evasione fiscale, e avviare un’azione penale.
Tuttavia va valutata la possibilità di procedere attraverso il percorso a seguire:
Percorso consigliato dal Presidente dell’associazione professionale dei BNT Professionisti estimatori di borsa, negoziazione e titoli E-KingTeam international, per il consumatore che ha subito un’irregolarità o una frode da parte di un intermediario finanziario:
- Raccolta documentale ed eventuali prove a cura del consumatore: Raccogliere tutta la documentazione e le eventuali prove che possano dimostrare l’irregolarità subita, come contratti, estratti conto, comunicazioni scritte, email, lettere, chat con l’intermediario e qualsiasi altro elemento utile.
- Consulenza peritale per valutazione procedibilità alla perizia di parte: se ci sono gli estremi per un possibile risarcimento del danno, l’esperto procederà con la consulenza peritale e valuterà tecnicamente l’operazione contestata e quantificando il danno subito.
La perizia sarà uno strumento fondamentale per supportare le azioni legali successive.
La procedibilità del Perito: si tratta in sintesi di un’analisi preliminare e sommaria della documentazione fornita dal cliente, finalizzata a stabilire se esistono le condizioni per procedere con una perizia completa.
Obiettivi: Spiegare che lo scopo della valutazione è quello di verificare la fondatezza della richiesta di risarcimento e di individuare le prove necessarie.
Costi: Sottolineare che, nella maggior parte dei casi, la valutazione di procedibilità viene offerta gratuitamente o a un costo molto contenuto dal perito.
La relazione completa del Consulente tecnico si svolge in diverse fasi:
1° fase: valutazione di fattibilità e procedibilità;
2° fase: Sottoscrizione incarico
3° fase: raccolta delle informazioni dalle Parti;
4° fase relazione storico manifatturiera;
5° fase: raccolta documentale;
6° fase: verifiche documentali;
7° fase Indagini peritali;
8° fase: raccolta materiale probatorio;
9° fase: relazione giuridica;
10° fase: elaborati economici di stima;
11° fase: relazione tecnica;
12° fase: revisione e organizzazione documentale;
13° fase: Mediazione e verbali;
14° fase Conclusioni e chiusura perizia.
La perizia da luogo alla valutazione dei seguenti danni:
- Danno emergente (Capitale);
- Danno da lucro cessante;
- Danno futuro (mancata chance).
La perizia completa è quindi un documento tecnico-giuridico molto dettagliato, che include indagini approfondite, analisi contabili e una stima precisa dei danni subiti. La redazione di una perizia completa richiede tempo e competenze specifiche, e comporta costi significativi, comunque tabellati in tabelle di equo compenso dell’associazione E-KingTeam International alla quale è consigliabile chiedere il contatto con un Professionista BNT iscritto, esperto in questa tipologia di estimo.
La perizia sarà uno strumento fondamentale per supportare le azioni legali successive.
- Consulenza legale: Rivolgersi a un avvocato specializzato in materia finanziaria. L’avvocato assisterà il cliente nella valutazione iniziale della tua situazione, indicherà le azioni legali più opportune e aiuterà a definire la strategia più efficace.
Predisposizione degli atti: L’avvocato si occuperà di redigere:
- Esposto alla Consob: Un esposto dettagliato e chiaro, illustrando cronologicamente i fatti e allegando tutta la documentazione raccolta, compresa la perizia (se disponibile). L’esposto includerà la seguente frase (o una formulazione simile):
“Si comunica l’intenzione di presentare contestualmente una denuncia/esposto alla Guardia di Finanza, al fine di segnalare i fatti di cui sopra e di richiedere l’intervento delle autorità giudiziarie competenti su eventuali rilievi di carattere penale.”
- Denuncia/esposto alla Guardia di Finanza: Una denuncia dettagliata, illustrando cronologicamente i fatti e allegando: Tutta la documentazione raccolta: Contratti, estratti conto, comunicazioni, etc.
La perizia: Il documento redatto dal perito che attesta il danno subito. Copia dell’esposto presentato alla Consob: Questo dimostra che è stato già segnalato l’accaduto all’autorità di vigilanza.
- Presentazione degli atti: L’avvocato si occuperà di presentare l’esposto alla Consob e la denuncia alla Guardia di Finanza presso gli uffici competenti.
Avendo cura di valutare l’inserimento in denuncia alla Guardia di finanza della seguente frase (o simile):
“Si rappresenta che la perizia allegata potrebbe costituire un elemento probatorio fondamentale per la ricostruzione dei fatti e per la quantificazione del danno subito. Si chiede pertanto espressamente che la stessa venga attentamente valutata dal Pubblico Ministero e trasmessa al Giudice, al fine di una sua valutazione. Inoltre è stato presentato alla Consob un esposto (in allegato) che potrebbe aver dato luogo ad indagini da parte dell’Ente e che presumibilmente potrebbero essere utili all’eventuale processo, a tale scopo, visto il vincolo di segretezza al quale è tenuta la Consob, si chiede che il Giudice voglia valutare di rilevare direttamente i risultati dell’indagine condotta da Consob”.
- Costituzione di parte civile: Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale, l’avvocato assisterà il cliente nella costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno, avvalendosi della perizia come base e prova fondamentale. Sia i cosi del Perito che quelli del legale saranno oggetto di quantificazione in aggiunta alla valutazione di stima del perito.
Sarà infine compito del Giudice valutati gli atti, le indagini, le prove e la documentazione, decidere se emettere una sentenza di condanna e risarcitoria, oppure procedere con l’archiviazione.
Un sintetico esempio: immaginiamo che un consumatore chieda l’apertura di account ad un intermediario finanziario e che quest’ultimo lo conceda attraverso un partner extra europeo con una leva finanziaria in rapporto 1:500 di tipo professionale senza accertarsi se il consumatore ha le competenze per la gestione di conto professionale.
Si evidenzia quindi a carico dell’intermediario:
- Mediazione ai fini dell’apertura dell’account con soggetto non autorizzato allo svolgimento dell’attività d’intermediazione finanziaria in Europa.
- Pubblicizzazione del soggetto non autorizzato con induzione alla violazione dei regolamenti.
- Concessione di un conto di tipo professionale a soggetto non avente i requisiti stabiliti.
- Concessione di una leva finanziaria proibitiva allo scopo di trarre i maggiori profitti.
Penalmente:
Possono rilevarsi anche ipotesi quali: raggiro, induzione alla violazione di norme ed ulteriori..
Ipotizziamo quindi una perdita di capitale del consumatore di 10.000,00 imputabile alla leva finanziaria e per responsabilità al broker extra europeo in concorso con il broker europeo.
In questo caso il Consumatore potrà raccogliere tutta la documentazione di cui è in possesso, principalmente dal proprio account e dalla piattaforma di trading, da chat, e-mail ecc.. e chiedere la redazione di una Perizia.
Il Perito appurata la procedibilità alla perizia redige la perizia di stima dei valori.
L’avvocato del consumatore con il supporto delle informazioni potrà redigere con cognizione approfondita sulla vicenda, sia l’esposto da presentare alla Consob che l’esposto/denuncia da presentare alla guardia di finanza ed avvierà quindi tutti necessari adempimenti per tutelare il cliente e adoperarsi avendo quale base la stima dei danni subiti dal cliente, allo scopo di ottenere una sentenza risarcitoria ed esecutiva dalla magistratura.
La sentenza: Costituisce ai sensi del regolamento Bruxelles I che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse in cause transnazionali, stabilisce che se si dispone di una sentenza esecutiva emessa in uno Stato membro dell’Unione è possibile rivolgersi alle autorità preposte all’esecuzione in un altro Stato membro dove il debitore ha dei beni o ha sede o residenza.
Per chiedere un contatto con un Professionista BNT visitare il sito www.ekingteaminternational.eu sezione contatti.
Parte 6
Altro nodo del presente Dossier è costituito dall’aspetto sociale, quindi dal Rapporto che ha Consob Ente dello stato con le associazioni di categoria e professionali.
Abbiamo valutato il rapporto che ad oggi ha istaurato con le associazioni la Consob, quale Ente di vigilanza e nel contempo ente dello stato, con un innegabile ruolo duplice: da un lato è chiamata a vigilare sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e a tutelare gli investitori, dall’altro è una fonte di conoscenza approfondita e preziosa sui meccanismi finanziari e sulla normativa vigente.
Nonostante Consob abbia cercato di collaborare su temi leciti con le associazioni ci appare scarsa la collaborazione tra Consob e il sociale rappresentato dall’associazioni, Il solo percepire una certa distanza tra la Consob e le associazioni, opinione condivisa da molti operatori del settore, rappresenta una barriera che Consob potrebbe superare ottenendo diversi vantaggi entrambe le parti.
The Trading rivista scientifica di settore attraverso il presente dossier formula la seguente proposta pubblica a Consob chiedendole nel rispetto dell’Ente di stato, di valutare un l’introduzione di un Servizio di Consulenza Giuridica Preliminare.
Motivazione:
Un servizio di consulenza giuridica preliminare potrebbe essere un primo passo verso una collaborazione più strutturata. Questo servizio offrirebbe alle associazioni la possibilità di ottenere chiarimenti su questioni specifiche, senza impegnare la Consob in un tavolo di confronto permanente.
Caratteristiche auspicabili del Servizio:
Accesso diretto: Le associazioni potrebbero inviare le loro richieste di consulenza direttamente alla Consob, tramite una piattaforma online o una pec dedicata.
Temi ammissibili: Il servizio potrebbe essere limitato a tematiche di carattere generale e non riguardare casi specifici che non violino vincoli di segretezza.
Tempi di risposta: La Consob si impegnerebbe a fornire una risposta entro un termine prestabilito (es. 30 giorni lavorativi).
Archiviazione delle risposte: Le risposte fornite dalla Consob verrebbero archiviate e rese disponibili alle associazioni, creando un database di chiarimenti utili per tutta la comunità.
Vantaggi:
Flessibilità: Questo servizio sarebbe più flessibile rispetto a un tavolo di collaborazione permanente, permettendo alla Consob di modulare il proprio impegno in base alle risorse disponibili.
Accessibilità: Le associazioni potrebbero accedere al servizio in modo semplice e diretto.
Rapidità: I tempi di risposta relativamente brevi garantirebbero un supporto tempestivo alle associazioni.
Creazione di un precedente: Un servizio di consulenza giuridica di successo potrebbe gettare le basi per una collaborazione più strutturata in futuro, come ad esempio l’istituzione di un tavolo di lavoro.
Parte 7
Sistema ternario delle professioni.
Altra nota dolente è rappresentata dalla formazione nei settori sensibili della società, Giustizia, Salute e Finanza certamente i primi.
Premessa
Nel settore finanziario, si è rilevata l’esistenza di truffatori (account manager), abili manipolatori capaci di carpire la fiducia del consumatore, attraverso il rapporto che si instaura tra “docente” e studente. Lo scopo in realtà non è trasmettere le competenze, ma arrivare alla gestione diretta del capitale dello studente (consumatore), spesso questi soggetti svolgono la loro attività in accordo con intermediari non autorizzati nel campo del trading online, entrano in contatto con i clienti attraverso social e siti web abilmente implementati ma privi di qualsiasi tutela per il consumatore, unica indicazione una e-mail di contatto.
Con l’avvento della Legge 4/2013 in Italia a preso corpo l’evidenza di un sistema ternario delle professioni, che così si può riassumere:
- Professioni ordinistiche;
- Professioni non ordinistiche ma disciplinate;
- Professioni nca autonomamente svolte non collocabili altrove.
Mentre le professioni ordinistiche sono regolamentate dal codice civile, così come quelle non ordinistiche sono disciplinate mediante legge 4/2013, ed entrambe hanno statuto, codice etico, e regolamenti, i professionisti nca non sono, ne regolamentati, ne disciplinati, fanno concorrenza sleale non avendo alcun tipo di obbligo, se non di natura fiscale (nel caso di attività con partita iva), ciò rappresenta una vera è propria piaga in particolare del settore finanziario, ma anche in numerosi altri settori, l’assenza di tutele per il consumatore sono evidenti e esponenzialmente causa di rappresentare il terreno fertile nel quale gli abili manipolatori, pseudo formatori e account manager del web operano indisturbati.
The Trading, in questo contesto propone pubblicamente un appello alla tutela del consumatore, sperando che i Legislatori vogliano raccoglierlo ed adoperarsi affinché prenda corpo una legge che imponga a questi soggetti le fondamentali pratiche di tutela dei consumatori, attraverso la pubblicazione online degli elementi fondanti l’esercizio dell’attività di formazione e consulenza, secondo The Trading tutti coloro che svolgono l’attività Professionale nca con partita iva o senza partita iva, dovrebbero essere obbligati a pubblicare i seguenti elementi informativi, allo scopo di Offrire le necessarie tutele ai consumatori e rendere la vita difficile ai manipolatori. Una Legge dello stato con forti sanzioni economiche e penali, che stabilisca che chiunque svolga Corsi, webinar e attività d’insegnamento o consulenza online, indipendentemente dallo status di Privato cittadino, azienda o Professionista nca (non altrove collocabile), ha obbligo di Pubblicazione su sito web delle seguenti informazioni:
- Nome e cognome completo dell’addestratore o del formatore, professionista nca o titolare.
- Curriculum vitae completo, che includa esperienza, qualifiche e competenze nel settore specifico, in alternativa, eventuale Attestazione di Qualità dei Servizi rilasciata ai sensi della Legge 4/2013 (se posseduta).
- Contatti (indirizzo email o numero di telefono) per consentire agli studenti di ricevere ulteriori informazioni.
- Titolo del corso di trading finanziario offerto.
- Obiettivi del corso, con una chiara descrizione di ciò che gli studenti impareranno al termine del corso.
- Durata del corso e programma dettagliato dei contenuti.
- Requisiti di accesso al corso, specificando i titoli di studio o le conoscenze pregresse necessarie.
- Metodologia didattica utilizzata nel corso.
- Costo del corso e modalità di pagamento.
- Garanzie offerte agli studenti, incluso il diritto di recesso.
- Informazioni sul supporto offerto agli studenti dopo il completamento del corso.
- Rendiconto finanziario relativo all’attività di formazione.
- Adesione ad un codice etico professionale o Dichiarazione etico professionale.
Tale legge contribuirebbe a fornire le necessarie tutele al consumatore e diverrebbe un forte strumento preventivo di frodi e raggiri e nel contempo implementerebbe la casse dello stato attraverso l’emersione del lavoro nero.
Attraverso il Dossier #darkfinance, la rivista scientifica The Trading vuole portare all’attenzione di Enti e Legislatori che le frodi nel trading online, analizzate nella prima parte del dossier, non sono un fenomeno isolato, ma sfaccettato, diversificato e sono strettamente connesse alla complessità del sistema finanziario e ai rapporti tra i suoi attori. La carenza di una regolamentazione efficace per i professionisti o operatori nca, evidenziata nella terza sezione, crea un terreno fertile per l’operare di soggetti senza scrupoli, che sfruttano le lacune normative e lo scarso dialogo tra attori del settore, per ingannare e manipolare gli investitori.
Fondamentale in questo contesto l’importanza che occorre dare alla cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza. La deterrenza auspicabile rappresentata da un auspicabile riferimento normativo certo, concorrerebbe indubbiamente al contenimento dei fenomeni. In questo contesto, il ruolo della Consob e delle associazioni di categoria diventa cruciale. Una collaborazione più stretta tra queste entità potrebbe contribuire a individuare e contrastare in modo più efficace le frodi, tutelando al contempo i diritti dei consumatori e garantendo la trasparenza dei mercati.
Non ultima, si rileva la necessità di meccanismi più snelli che portino al risarcimento dei danni subiti dai consumatori, in questo contesto valutare l’istituzione di “un processo di giustizia abbreviato” potrebbe trovare la sua giusta ragione giuridica. Si tratta in sintesi di sfide future alle quali sono chiamati a concorrere tutti, Enti, Associazioni e Legislatori.
Conclusioni:
Le istituzioni contattate attraverso gli Uffici stampa, ad eccezione di una risposta verbale della Consob, non hanno fornito un feedback dettagliato ai temi sollevati dal Dossier.
L’Ufficio stampa della Consob, rispondendo verbalmente, pur riconoscendo l’esistenza di canali di comunicazione, sembra poco disposta a intensificare la collaborazione con le associazioni, trincerando la sua posizione con la sua natura di ente di vigilanza.
La Percezione persiste nella mancanza di una volontà politica e una certa riluttanza da parte delle istituzioni di affrontare il problema in modo proattivo, piaga che coinvolge molti cittadini vittime di frodi e raggiri nel settore finanziario del Trading online.
Iscrizione Tribunale di Milano al n. 68, iscrizione ordine dei Giornalisti Lombardia.
Rivista scientifica di finanza, borsa, negoziazione e titoli.
#darkfinance