Venerdì, 11 agosto 2023 è stato Pubblicato in Gazzatta Ufficiale il nuovo D.lgs del Ministero della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023. Il Decreto istituisce la nuova categoria “Borse e Titoli” e norma l’iscrizione all’Albo dei CTU, Consulenti Tecnici dei Tribunali ausiliari del Giudice. Il Decreto ai fini dell’iscrizione all’Albo prevede che l’Esperto di “Borse e Titoli” sia in possesso dei seguenti requisiti:

Partiamo dall’Art. 2, del Decreto
Oggetto

  1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell’albo e dell’elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.
  2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 3. – Contenuto dell’albo

  1. Nell’albo sono sempre comprese le categorie indicate nell’allegato A, con i relativi settori di specializzazione.
    Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all’allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell’albo sono indicati:
    a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
    b) il titolo di studio conseguito;
    c) l’ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
    d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
    e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
    f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
    g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
  2. Nell’ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 4. – Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici

  1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che:
    a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
    b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
    c) sono di condotta morale specchiata;
    d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
    e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
  2. Ai fini del comma 1, lettera a) , il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
  3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b) , sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante.
  4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d) , sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
  5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
    a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
    b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
    c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
  6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b) .
  7. L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
  8. Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

Con il nuovo Decreto i Professionisti Esperti del Trading finanziario hanno una categoria di riferimento.

Il Presidente Mulino Francesco Maurizio, dell’Associazione Professionale E-KingTeam International non regolamentata che emette attestazioni e iscritta nell’Elenco di cui alla Legge 4/2013, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si dice soddisfatto del lavoro svolto dal Legislatore, i Professionisti Esperti di E-KingTeam International potranno ora svolgere una delle Mansioni della Professione vedendosi riconosciuta la speciale competenza mediante l’iscrizione all’Albo dei CTU per coloro che desiderano fare Perizie/Stime su Mandato del Giudice, per gli altri si sta lavorando alla Normazione UNI affinché si possa arrivare alla Certificazione delle Competenze Professionali, si parla di una norma UNI che preveda anche l’inserimento nel Quadro Europeo delle Qualifiche in EQF 7 e 8 per la specializzazione, si pensa che la norma possa essere Pubblicata entro il 2024.

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