Decostruzione di un anacronismo e necessità di riforma della funzione tecnica nel processo civile moderno (2026)
Di Francesco Maurizio Mulino
INDICE GENERALE
Premessa Introduzione: Verso una nuova tassonomia processuale
Capitolo 1: Genesi e involuzione storica della formula “di Parte”
• 1.1. Il consulente tecnico come ausiliario della difesa (1970-1980)
• 1.2. L’assenza di standard deontologici e normativi nell’epoca di formazione della prassi
• 1.3. La cristallizzazione giurisprudenziale: il perdurare di un anacronismo
Capitolo 2: I limiti concettuali della categoria vigente
• 2.1. Vaghezza tassonomica: la mancata distinzione tra tipologie di atti
• 2.2. L’onnicomprensività come distorsione semantica
• 2.3. Il conflitto tra etichetta processuale e responsabilità deontologica
Capitolo 3: Il paradosso epistemico nel processo civile
• 3.1. La distinzione ontologica tra provenienza negoziale e valore probatorio
• 3.2. Analisi comparata: terzietà funzionale vs. terzietà economica
• 3.3. Oltre il “non terzo”: decostruzione del paradigma della Cassazione
Capitolo 4: Il tecnico nel 2026 – Identità, indipendenza e obblighi
• 4.1. Il ruolo del professionista nel quadro del D.Lgs. 109/2023
• 4.2. L’integrazione con le norme UNI e le direttive europee
• 4.3. L’obbligo di verità tecnica come pilastro dell’imparzialità professionale
Capitolo 5: Proposta di una nuova architettura del linguaggio processuale
• 5.1. Dalla categoria di “Parte” alla categoria di “Incaricato dalla Parte”
• 5.2. Ridefinizione terminologica: atti, documenti e valutazioni
• 5.3. Verso un dialogo paritario tra verità tecnica e verità legale
Conclusioni Nota sull’autore
PREMESSA
Il presente Saggio di dottrina professionale e metodologia processuale nasce da un’esigenza di chiarezza epistemologica che supera i confini del processo civile per investire la dignità stessa della professione tecnica. Viviamo in un tempo, il 2026, in cui la tecnica non è più un mero accessorio del diritto, bensì un linguaggio autonomo, regolato da standard europei, codici deontologici rigorosi e una responsabilità che travalica la contingenza del singolo incarico.
Tuttavia, il lessico processuale italiano persiste nell’utilizzo di una categoria — quella di “Parte” — che appare sempre più come un anacronismo linguistico, capace di generare cortocircuiti cognitivi prima ancora che giuridici. Definire un professionista, la sua metodologia o la sua produzione documentale come “di Parte” significa, di fatto, cristallizzare un’identità in un ruolo, annullando la distinzione fondamentale tra la provenienza negoziale di un atto e la validità epistemica di una valutazione.
Il cuore di questo libro non è una mera disputa terminologica, bensì una riflessione sulla trasformazione della figura del tecnico nel processo contemporaneo. Se il tecnico è oggi un professionista regolamentato, dotato di un’imparzialità funzionale che non è scalfita dalla natura del mandato, allora l’intero apparato concettuale che ne riduce il valore a quello di “ausiliario della difesa” deve essere sottoposto a una revisione radicale.
Questo saggio si propone, dunque, come un ponte tra una tradizione che ha esaurito la sua funzione storica e una modernità che richiede rigore, indipendenza e distinzione dei ruoli. In un sistema che aspira alla certezza, la confusione terminologica è la prima forma di ingiustizia. Superare il paradigma del “di Parte” significa, in ultima analisi, restituire al processo civile la sua natura di luogo in cui la verità tecnica e la verità legale possono finalmente dialogare su un piano di parità, senza che l’una sia pregiudizialmente subordinata alle logiche di parte dell’altra.
Il lavoro qui esposto, partendo dall’analisi delle distorsioni interpretative, non si limita a decostruire l’esistente, ma traccia un percorso verso una nuova architettura del linguaggio giuridico-processuale, più vicina alle direttive europee e più rispettosa dell’autonomia deontologica di ogni professionista.
INTRODUZIONE: VERSO UNA NUOVA TASSONOMIA PROCESSUALE
Il processo civile contemporaneo attraversa una fase di profonda transizione, in cui il paradigma tradizionale della tecnica, intesa come instrumentum asservito alla difesa, collide frontalmente con l’evoluzione del sistema delle professioni. Il presente lavoro si propone di condurre un’analisi critica della categoria processuale “di Parte”, un costrutto tassonomico che, lungi dall’essere una mera convenzione terminologica, agisce come un dispositivo di distorsione epistemica capace di inficiare l’iter logico-giuridico della decisione.
- La metamorfosi degli attori processuali e il discrimine della funzione tecnica Il processo civile del 2026 ha visto mutare profondamente i propri protagonisti. Il Giudice, nel solco di una giustizia sempre più orientata al pragmatismo decisionale, ha consolidato la propria terzietà. Il Mediatore, figura cardine della nuova procedibilità, ha definitivamente scardinato il dogma per cui la terzietà sarebbe esclusiva dell’ufficialità pubblica, dimostrando che essa è una funzione esercitabile anche in contesti negoziali.
In questo quadro, è necessario operare una distinzione ontologica essenziale: tutti gli attori processuali — dal magistrato al mediatore, sino al tecnico incaricato — sono chiamati a standard di imparzialità e indipendenza metodologica, che costituiscono il perimetro del loro operare. Tale perimetro deve intendersi come assoluto, prescindendo totalmente dal flusso economico del mandato: che il compenso sia erogato dall’erario o dal privato, la natura della funzione tecnica non muta, né si altera l’obbligo deontologico di indipendenza. L’unica figura che, per genesi storica e mandato costituzionale, esula da tale perimetro è l’Avvocato difensore, la cui essenza risiede nella tutela dell’interesse di parte.
Tuttavia, il sistema vigente persiste nell’interpretare il contraddittorio tecnico come una dialettica tra opposte strategie difensive. Tale approccio costituisce un equivoco metodologico di fondo: esso riduce la consulenza a una contesa tra chi “parteggia” per l’uno o per l’altro, ignorando che la vera essenza del contraddittorio tecnico risiede nella dialettica sulla Verità Tecnica. Il consulente non interviene per sostenere una tesi negoziale, bensì per validare — o correggere — l’operato del CTU. In questo senso, il professionista incaricato dalla parte non parteggia per la Parte, ma per la correttezza del metodo; egli funge da garante di qualità dell’accertamento tecnico, avendo il dovere deontologico di emendare l’eventuale errore metodologico del CTU. Restituire dignità al consulente significa, in definitiva, smettere di considerarlo un’appendice della difesa per inquadrarlo come un soggetto chiamato a cooperare alla ricerca della verità.
Il cortocircuito nasce proprio qui: l’ordinamento ha trascinato il Tecnico all’interno della “sfera difensiva” dell’Avvocato, negandogli quella dignità di operatore indipendente che invece riconosce, per funzione, ad altre figure. Il Tecnico è oggi, a tutti gli effetti, l’anello mancante di questa evoluzione: egli è chiamato a un’imparzialità che non è soggettiva, ma tecnica e deontologica, eppure viene ancora trattato come un’estensione della difesa. - L’oggetto dell’analisi Il fulcro della ricerca è costituito dall’incongruenza tra la natura dell’atto tecnico e la qualificazione giuridica ad esso attribuita. Sebbene la giurisprudenza di legittimità continui a operare una sussunzione del consulente tecnico di parte (CTP) entro la categoria del “non terzo”, tale approccio appare sintomatico di una stasi ermeneutica che ignora l’attuale architettura delle professioni. Il Saggio di dottrina professionale e metodologia processuale indaga le ragioni di tale scollamento, mettendo in luce come la dicotomia tra “tecnico d’ufficio” e “tecnico di parte” non sia più in grado di riflettere la distinzione tra funzione processuale (l’incarico) e integrità epistemica (il metodo).
- Metodologia e approccio epistemologico Il rigore scientifico di questa indagine poggia su una metodologia tripartita:
• Analisi dogmatico-giuridica: Verifica della tenuta del concetto di “di Parte” alla luce delle recenti riforme normative (D.Lgs. 109/2023) e della giurisprudenza costituzionale.
• Analisi deontologico-professionale: Studio comparativo tra i codici di condotta delle professioni tecniche e le aspettative del rito, per dimostrare come l’imparzialità sia un requisito metodologico del tecnico, presidiato dagli ordini e dalle associazioni professionali.
• Decostruzione semantica: Investigazione del ruolo del linguaggio nel processo, evidenziando come l’utilizzo di etichette asimmetriche (“CTU” vs “CTP”) produca un bias cognitivo che altera la percezione della validità probatoria degli atti. - Il postulato della tesi La tesi centrale del volume è che il termine “di Parte” rappresenti un residuo storico — una sopravvivenza di un’era pre-scientifica — che oggi determina una grave confusione tra la fonte dell’atto (la parte che nomina) e il valore dell’atto (la verità tecnica sottesa). Si dimostrerà che l’indipendenza metodologica è una variabile indipendente dal rapporto negoziale intercorso, rendendo obsoleta la categoria processuale vigente.
- Struttura dell’opera Il libro si articola in un percorso che muove dalla ricostruzione storico-genetica dell’istituto, passa attraverso la critica dei limiti concettuali imposti dalla giurisprudenza, per approdare alla proposizione di un nuovo assetto terminologico. L’obiettivo ultimo non è la mera critica, ma la formulazione di un modello di “Tecnica processuale” che sia finalmente coerente con la complessità dei sistemi professionali moderni, in linea con gli standard europei di riferimento e con l’autonomia deontologica che ogni professionista, in quanto tale, rivendica nel processo civile.

CAPITOLO 1: GENESI E INVOLUZIONE STORICA DELLA FORMULA “DI PARTE”
1.1. Il consulente tecnico come ausiliario della difesa (1970-1980) La genesi della formula “di Parte” risiede in una stratificazione storica avvenuta tra gli anni ’70 e ’80. In quel frangente temporale, l’architettura del processo civile italiano concepiva il consulente tecnico non come un professionista dotato di un’autonomia intellettuale e deontologica, bensì come un mero “braccio tecnico della difesa”. La figura del CTP era assorbita totalmente dall’interesse del committente, priva di una soggettività professionale distinta e, spesso, priva di un codice deontologico che ne regolasse in modo stringente il metodo di indagine. La consulenza era intesa come un’estensione della memoria difensiva dell’avvocato: un contributo di parte, appunto, volto a sostenere le ragioni di una tesi processuale precostituita, una sorta di “Tecnico difensore”.
1.2. L’assenza di standard deontologici e normativi nell’epoca di formazione della prassi In tale contesto di origine, mancavano i presupposti che oggi definiscono la professione tecnica: non esisteva una normazione tecnica (UNI) diffusa e vincolante per le perizie, non vi era una regolamentazione europea armonizzata delle professioni e, soprattutto, non vigeva l’attuale sistema di responsabilità civile e penale del tecnico. L’assenza di tali presidi ha permesso che la prassi consolidata trattasse il CTP come un soggetto parziale per definizione, una “parte” nel processo proprio perché pagata dalla parte. Questa contingenza storica è diventata, col tempo, una norma consuetudinaria che ha permeato la cultura dei magistrati e degli operatori del diritto.
1.3. La cristallizzazione giurisprudenziale: il perdurare di un anacronismo La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente cristallizzato questa visione. Le sentenze degli ultimi decenni hanno riprodotto, quasi per inerzia ermeneutica, la formula secondo cui il CTP “non è terzo” e “non è imparziale”. Tale approccio si è tradotto in una sorta di immobilismo dogmatico, in cui il dato giurisprudenziale ha smesso di dialogare con la realtà empirica. Nonostante il tecnico sia oggi un professionista altamente qualificato, soggetto a obblighi di verità e a sanzioni disciplinari, la giurisprudenza continua a utilizzare etichette mutuate da un contesto in cui il consulente non era che un portavoce. Questo scollamento rappresenta l’anacronismo di fondo che il presente volume intende sanare.
CAPITOLO 2: I LIMITI CONCETTUALI DELLA CATEGORIA VIGENTE
2.1. Vaghezza tassonomica: la mancata distinzione tra tipologie di atti Il primo limite della categoria “di Parte” è la sua radicale vaghezza. Essa agisce come un termine “ombrello” che non opera alcuna distinzione qualitativa. Nel processo civile, sotto tale etichetta, vengono sussunti atti radicalmente diversi: si pensi alla differenza ontologica tra una memoria difensiva, che è atto di parte per eccellenza, e una relazione tecnica di accertamento (es. una perizia medico-legale o una stima di un bene), che poggia su dati oggettivi e standard scientifici. L’etichetta “di Parte” annulla questa distinzione, equiparando l’argomentazione retorica alla rilevazione tecnica, con conseguenze devastanti per la linearità del giudizio.
2.2. L’onnicomprensività come distorsione semantica L’uso onnicomprensivo del termine comporta una distorsione cognitiva: tutto ciò che è prodotto dalla parte viene percepito come “parziale”. Questo automatismo impedisce al giudice di cogliere la qualità epistemica di quanto prodotto. Se la parte introduce in giudizio un documento tecnico (ad esempio un certificato di analisi), tale documento non diventa “di parte” per il fatto di essere stato prodotto dal committente; esso mantiene il suo valore intrinseco, la sua correttezza metodologica e la sua rispondenza a standard tecnici. La categoria attuale, invece, induce a una svalutazione preventiva, trattando ogni produzione come un atto di mera “difesa”.
2.3. Il conflitto tra etichetta processuale e responsabilità deontologica Il conflitto più stridente emerge nel piano deontologico. La moderna professione tecnica è presidiata da ordini professionali che impongono, come pilastro fondamentale, la verità tecnica e l’indipendenza metodologica. Un professionista che viola questi principi rischia la radiazione e la responsabilità penale. Ciò nonostante, l’ordinamento processuale continua a etichettarlo come “di Parte”, ovvero come soggetto legittimato (o spinto) alla parzialità. Si crea così una frattura tra quanto imposto dalla deontologia professionale — che richiede l’imparzialità del metodo — e quanto suggerito dal linguaggio processuale — che presuppone la parzialità del soggetto. Questo conflitto non è solo terminologico: è un cortocircuito che mina la certezza del diritto e l’effettività della tutela dei diritti.
CAPITOLO 3: IL PARADOSSO EPISTEMICO NEL PROCESSO CIVILE
3.1. La distinzione ontologica tra provenienza negoziale e valore probatorio Il cuore del paradosso risiede nella sovrapposizione indebita tra il piano della provenienza dell’atto e il piano della sua validità epistemica. L’ordinamento processuale sembra muovere da un postulato implicito: se l’atto è commissionato dal soggetto privato coinvolto nella lite, esso è inficiato dalla logica di parte. Tuttavia, dal punto di vista epistemico, la validità di un’analisi tecnica non è determinata dalla fonte che ha promosso il mandato, bensì dalla coerenza metodologica, dalla riproducibilità del dato e dal rigore delle conclusioni raggiunte. Confondere la provenienza negoziale (il contratto d’opera professionale tra committente e tecnico) con il valore probatorio dell’atto prodotto è un errore di logica deduttiva che deve essere rimosso.
3.2. Analisi comparata: terzietà funzionale vs. terzietà economica Per scardinare il dogma della “parte”, è sufficiente guardare ad altre figure dell’ordinamento. Si consideri il mediatore ADR, l’arbitro o il notaio: soggetti pagati dalle parti, eppure pacificamente investiti di funzioni di terzietà. Il pagamento dell’onorario, in questi casi, è inteso come remunerazione di un servizio pubblico o di pubblica utilità e non intacca l’indipendenza funzionale. Perché, dunque, per il consulente tecnico il criterio economico dovrebbe prevalere su quello funzionale? È evidente che la terzietà non è un attributo che si acquista tramite la modalità di nomina giudiziale, ma è una qualità intrinseca all’esercizio della professione regolamentata e oggi anche non regolamentata (Legge 4/2013), che prescinde dal flusso finanziario intercorso.
3.3. Oltre il “non terzo”: decostruzione del paradigma della Cassazione La giurisprudenza di legittimità, nel definire il tecnico di parte come “non terzo”, opera una sorta di etichettatura per sottrazione: poiché non sei il CTU (ausiliario del giudice), allora sei “di parte”. Questa dicotomia è però falsa. Esiste una terza via: quella del professionista autonomo che agisce nel processo portando un sapere tecnico indipendente. La Cassazione, omettendo di distinguere tra ruolo processuale (l’essere chiamati dalla parte) e funzione epistemica (l’essere garanti della verità tecnica), perpetua una confusione che si riverbera sui giudici di merito, i quali, seguendo il solco tracciato, finiscono per rigettare o sottovalutare evidenze tecniche incontrovertibili solo perché “di parte”.
CAPITOLO 4: IL TECNICO NEL 2026 – IDENTITÀ, INDIPENDENZA E OBBLIGHI
4.1. Il ruolo del professionista nel quadro del D.Lgs. 109/2023 L’avvento del D.Lgs. 109/2023 ha segnato un punto di non ritorno per la qualificazione dei professionisti. La nuova disciplina sull’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, unita all’evoluzione dei criteri di iscrizione e revisione, ha imposto una nuova serietà nel controllo delle competenze. Se il sistema normativo italiano investe massicciamente sulla qualità dei consulenti, non è più accettabile mantenere un linguaggio che, declassando il professionista a “parte”, svilisce il valore di tali presidi normativi. Il tecnico moderno è un professionista certificato, inserito in un sistema di accountability che rende l’etichetta di “di Parte” non solo obsoleta, ma contraria allo spirito riformatore del legislatore.
4.2. L’imprescindibilità dell’etica associativa e il ruolo delle linee guida ministeriali Il ritardo interpretativo delle attuali prassi ministeriali rispetto alla nuova identità del professionista trova la sua massima criticità nel mancato riconoscimento della natura normativa dei Codici Deontologici emanati da Albi, Ordini, Collegi e Associazioni (ex Legge 4/2013). Tali organismi hanno dedicato un immenso sforzo in termini di tempo e risorse per strutturare sistemi di regolamentazione che non costituiscono semplici consigli comportamentali, bensì protocolli metodologici imprescindibili.
Le linee guida ministeriali, chiamate a definire i contorni del ruolo e dell’identità del tecnico, non possono più limitarsi a una lettura formale del mandato: esse devono necessariamente confrontarsi con la forte evoluzione intercorsa nell’associazionismo. Un intervento ministeriale che ignori tale metamorfosi è destinato all’obsolescenza. Le nuove direttive devono, dunque, riconoscere che il consulente non è un soggetto privo di regole che agisce su mandato discrezionale, ma un professionista che applica protocolli rigorosi definiti dalla propria associazione di appartenenza. È tempo che tali Codici siano integrati ufficialmente nelle linee guida ministeriali come elementi di validazione della terzietà e dell’imparzialità del consulente, elevando l’etica associativa a pilastro del nuovo processo civile.
4.3. L’integrazione con le norme UNI e le direttive europee La professione tecnica oggi parla la lingua della normazione tecnica (norme UNI), che è per definizione standardizzata, oggettiva e transnazionale. Le direttive europee sulle professioni regolamentate spingono verso un’armonizzazione che valorizzi la competenza tecnica in quanto tale. In questo scenario, una perizia prodotta da un professionista che opera secondo i protocolli europei non può essere derubricata a “atto di parte” semplicemente perché è stata depositata dal legale di una delle parti. La norma tecnica è, per sua natura, un antidoto alla soggettività; essa non ammette “partigianeria” metodologica.
4.4. L’obbligo di verità tecnica come pilastro dell’imparzialità professionale Il tecnico nel 2026 è legato da un vincolo deontologico di “verità tecnica” che non soffre deroghe in base al mandato ricevuto. L’imparzialità non è una caratteristica che il tecnico “ha” perché nominato dal giudice; essa è una caratteristica che il tecnico “esercita” applicando rigorosamente il metodo scientifico. Se il professionista tradisce questo metodo per compiacere la parte, non è “di parte”, è deontologicamente inadempiente. L’attuale linguaggio processuale inverte il problema: accusa il professionista di essere di parte in quanto incaricato, quando il vero nodo è l’eventuale inadempienza rispetto al metodo. È tempo di spostare il focus dalla provenienza del mandato alla correttezza dell’agire tecnico.
CAPITOLO 5: LA NUOVA ARCHITETTURA DEL LINGUAGGIO PROCESSUALE
5.1. Dalla categoria di “Parte” alla categoria di “Incaricato dalla Parte” Il superamento dell’anacronismo linguistico inizia con la sostituzione del sintagma “di Parte” con quello di “Incaricato dalla Parte”. Questa variazione, apparentemente solo terminologica, comporta una profonda differenza semantica: essa sposta l’attenzione dal soggetto (la Parte) all’azione (l’incarico). Definire un professionista come “Incaricato dalla Parte” ne riconosce l’autonomia professionale, inquadrandolo come un tecnico che esercita una funzione regolamentata, pur all’interno di un rito processuale che necessita di tale competenza. Il professionista non è più un’appendice della Parte, ma un soggetto terzo — per competenza e metodo — che riceve mandato per contribuire alla chiarezza tecnica del giudizio rispondendo ai quesiti della Parte con imparzialità.
5.2. Ridefinizione terminologica: atti, documenti e valutazioni Per una vera riforma della tassonomia processuale, è necessario operare una distinzione rigorosa tra i prodotti del tecnico:
• Atto introdotto dalla Parte: Ogni istanza processuale che ha natura puramente difensiva o di impulso che per genetica appartiene all’Avvocato.
• Documento prodotto dalla Parte: La documentazione tecnica (certificazioni, visure, analisi di laboratorio) che risponde a standard oggettivi di veridicità e verificabilità.
• Valutazione tecnica indipendente: La perizia redatta dal professionista incaricato CTP, che deve essere valutata dal giudice non in base alla provenienza, ma in base alla coerenza logica, alla correttezza scientifica e al rispetto delle norme tecniche UNI di riferimento, all’adesione a Codice Deontologico e Etico proprio degli Albi, Ordini Collegi e Associazioni (Legge 4/2013). Questa tripartizione permette al giudice di pesare correttamente il valore probatorio di quanto introdotto, eliminando il bias cognitivo derivante dall’etichetta onnicomprensiva di “di Parte”.
5.3. Verso un dialogo paritario tra verità tecnica e verità legale La nuova architettura terminologica è propedeutica a un dialogo paritario nel processo. Quando la verità tecnica è sganciata dai sospetti di parzialità insiti nell’etichetta attuale, essa può dialogare con la verità legale senza subalternità. Il giudice cessa di essere il solo “custode della terzietà” e diventa il “regista del confronto tecnico”, in cui diverse valutazioni indipendenti — ciascuna dotata di pari dignità deontologica — contribuiscono a formare il convincimento del magistrato. È la fine della subordinazione gerarchica della tecnica al diritto e l’inizio di una sinergia tra saperi.
CONCLUSIONI
La categoria “di Parte”, così come utilizzata nel processo civile italiano, ha esaurito ogni funzione utile, rivelandosi oggi un ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia. L’ analisi ha dimostrato come essa sia concettualmente errata, in quanto confonde i piani dell’incarico e della competenza; giuridicamente fuorviante, poiché distorce la gerarchia delle fonti probatorie; epistemologicamente incompatibile con la scienza moderna; e deontologicamente insostenibile, essendo in netto contrasto con i doveri di verità tecnica che oggi gravano su ogni professionista.
Il sistema processuale italiano necessita, dunque, di una revisione concettuale profonda che distingua finalmente tra ruolo processuale, identità professionale, funzione epistemica e obblighi deontologici. L’ordinanza del Tribunale di Catania, citata in questo lavoro, rappresenta solo la punta dell’iceberg di una prassi difforme che deve essere superata.
In conclusione, la trasformazione del linguaggio non è un esercizio di stile, ma un imperativo etico. Sostituire il paradigma del “di Parte” con quello dell’“Incaricato dalla Parte” significa riconoscere al professionista tecnico la dignità che gli compete, garantendo al contempo al giudice gli strumenti per una valutazione più consapevole e, in ultima analisi, al cittadino un processo più giusto e aderente alla realtà dei fatti.
NOTA SULL’AUTORE
Francesco Maurizio Mulino è Presidente di E-Kingteam International, in seno alla quale ricopre il ruolo di rappresentante istituzionale presso la Camera dei Deputati, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo. Professionista di vasta esperienza, opera come Perito e Docente, coniugando la pratica operativa con una rigorosa riflessione epistemologico-giuridica.
Attualmente è Coordinatore del GL 03 UNI, il gruppo di lavoro dedicato alla definizione della norma tecnica per i professionisti di borsa, negoziazione e titoli, ambito in cui promuove l’armonizzazione degli standard qualitativi e deontologici.
La sua attività professionale si configura come un costante lavoro di analisi critica volto alla modernizzazione degli istituti processuali. Fondatore di FM Mulino, il suo approccio supera la visione della consulenza tecnica intesa quale mero esercizio strumentale, per elevarla a disciplina autonoma, fondata su un rigore etico e metodologico che trae linfa dalle più avanzate direttive europee e dalla normazione tecnica internazionale.
Per l’Autore, la tecnica non è un insieme di rigidi automatismi, ma espressione di una responsabilità intellettuale consapevole. Promotore della dignità e dell’autonomia della professione tecnica, Mulino sostiene la necessità di superare i paradigmi processuali obsoleti, riformulando il legame tra ruolo, funzione ed etica professionale. La sua visione si pone come punto di riferimento per chi aspira a colmare il divario tra una giurisprudenza legata al passato e le esigenze di competenza, trasparenza e rigore metodologico richieste dalla modernità.
