di FM Mulino – Il Direttore

Un biennio decisivo per la professione BNT

Il biennio 2025–2026 segna una svolta storica per i Professionisti BNT di Borsa, Negoziazione e Titoli. In questi due anni si sono consolidati:

  • la pubblicazione della prima norma UNI dedicata alla professione,
  • l’adozione della Regola dell’Arte del settore,
  • il riconoscimento istituzionale del GL03 con la presenza di ACCREDIA e CNCU,
  • l’adozione anticipata degli standard da parte di E‑KingTeam International,
  • due importanti interventi della Giustizia civile che hanno evidenziato criticità e nuove esigenze operative.

Un percorso che ha definito, con chiarezza, identità e responsabilità del Professionista BNT nel sistema economico e giudiziario italiano.

La norma UNI: la professione entra nella standardizzazione nazionale

Nel 2025 UNI conclude l’iter di approvazione di vari punti della prima norma tecnica dedicata ai Professionisti BNT. La norma definisce:

  • competenze,
  • abilità,
  • responsabilità,
  • autonomia professionale,
  • requisiti formativi,
  • criteri di qualità.

Due i profili riconosciuti:

  1. Tecnico del Trading e dell’Analisi Finanziaria – EQF 6
  2. Perito e Docente di Scienze Economico‑Finanziarie – figura avanzata, con responsabilità peritali e didattiche.

La prima pubblicazione della norma tecnica improntata a raccogliere note dall’utenza si è conclusa positivamente, e ormai siamo ad un passo che colloca la professione BNT nel sistema nazionale delle competenze tecniche certificate.

E‑KingTeam International: adozione anticipata della norma e della Regola dell’Arte

Mentre UNI finalizzava la prima pubblicazione, E‑KingTeam International — avendo partecipato alla stesura tramite il proprio Presidente e Coordinatore del GL03 — ha anticipato l’adozione degli standard, rendendoli operativi per tutti i professionisti del settore.

La Regola dell’Arte, si formalizza nel 2026, diventando il riferimento tecnico nazionale per:

  • perizie,
  • valutazioni economiche,
  • conciliazioni tecniche,
  • attività didattiche,
  • responsabilità professionale.

Un sistema coerente, già applicato, che garantisce continuità e qualità.

Il versante Giustizia: due casi che segnano un cambio di paradigma

1. Il caso Belluno: la perizia deve essere valorizzata dall’avvocato

La sentenza del 2025 ha mostrato un punto critico del processo civile: una perizia tecnicamente impeccabile può non produrre i suoi effetti se l’avvocato non la valorizza nelle memorie.

Nel caso esaminato:

  • il Perito aveva provato danno emergente, lucro cessante e mancata chance;
  • l’avvocato non ha richiamato tali elementi;
  • il Giudice ha riconosciuto solo il danno emergente.

Da qui nasce, nel 2026, l’introduzione della Sintesi Mirata nelle prime pagine della perizia: una sezione chiara, immediata, che rende impossibile ignorare gli elementi tecnici essenziali.

2. Ordinanza Catania 2026: criticità sull’interpretazione della conciliazione tecnica

L’ordinanza del 2026 ha valutato la conciliazione tecnica svolta dal Perito ai sensi del D.lgs 109/2023 come “inidonea”, applicando i criteri della mediazione civile del D.lgs 28/2010.

Una lettura che presenta due criticità:

a) Confusione tra conciliazione tecnica e mediazione civile

La conciliazione tecnica è uno strumento peritale, non processuale. Non richiede la terzietà del mediatore civile.

b) Rischio di proiezione indebita anche sul CTU

Se il Perito di Parte non è “terzo”, allora — seguendo la stessa logica — neppure il CTU lo sarebbe, poiché nominato dal Tribunale.

Una deriva interpretativa che contrasta con:

  • la funzione tecnica del Perito,
  • la Regola dell’Arte,
  • la ratio del D.lgs 109/2023.

La posizione di E‑KingTeam International

E‑KingTeam International considera il D.lgs 109/2023 come:

  • linea guida tecnica,
  • strumento di qualificazione professionale,
  • fondamento della conciliazione tecnica,
  • non come variante della mediazione civile del 2010.

La conciliazione tecnica:

  • è legittima,
  • è autonoma,
  • è parte dell’attività peritale,
  • non deve essere valutata con criteri estranei alla sua natura.

Perché introdurre la capacità conciliativa obbligatoria se poi non la si riconosce?

Il D.lgs 109/2023 ha reso obbligatoria la capacità di conciliare. Se la conciliazione tecnica viene svalutata, si svuota di significato l’intero impianto della legge.

La perizia non è mai un’estensione della difesa

La perizia — anche quando svolta su incarico di una Parte — se rispetta la Regola dell’Arte, gli standard tecnici e la deontologia, non può essere assimilata a una mera estensione della difesa.

Confondere i due piani:

  • nega la natura dell’attività tecnica,
  • compromette la neutralità del sapere peritale,
  • snatura il valore probatorio della perizia,
  • altera la corretta lettura del D.lgs 109/2023.

Conclusione

Il biennio 2025–2026 ha segnato:

  • la maturità normativa della professione BNT,
  • la definizione della Regola dell’Arte,
  • la piena operatività degli standard,
  • un confronto diretto con la giurisprudenza,
  • la necessità di ribadire la natura tecnica, autonoma e indipendente della perizia.

Un percorso che rafforza la professione e ne consolida il ruolo nel sistema economico e giudiziario italiano.

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