Da E-KingTeam International: Diffidare da chi via WEB non è abilitato e promette Certificazioni e Diplomi per la formazione.

Dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA arriva il DECRETO 4 agosto 2023 , n. 109 pubblicato l’11-8-2023 in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 187
Si tratta del Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ADOTTA quindi lo specifico Regolamento mediante appunto il Decreto Legislativo.
Il Ministero attraverso il Regolamento istituisce la nuova categoria “Borse e Titoli”, in tale categoria rientrano gli Esperti di Borse valori, di Titoli e di negoziazione degli stessi (Trading Finanziario).
L’Associazione Professionale E-KingTeam International risulta iscritta nell’Elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella sezione II dedicata alle associazioni che emettono le attestazioni di Qualità di cui alla Legge 4/2013 art. 4, 7 e 8.
Il Decreto stabilisce che l’iscrizione all’Associazione professionale per la categoria di riferimento dell’Albo dei Consulenti tecnici (CTU) è obbligatoria così come la formazione continua svolta dall’associazione prevista per gli iscritti all’associazione che vengono quindi riconosciute per legge dallo stesso Ministero.
Infatti all’Art. 4. Recante i Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici il Ministero stabilisce in particolare che:

  1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo dei CTU coloro che:
    a) sono iscritti all’ associazione professionale;
    b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’associazione di appartenenza;
    d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria “Borse e Titoli”;
    Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, come è il caso dell’associazione professionale E-KingTeam International (https://dati.mise.gov.it/index.php/associazioni-professionali) e che:
    Gli obblighi ( comma 3) di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b) , sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto il professionista.
  2. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d) , sussiste quando con specifico riferimento alla categoria nel caso specifico “Borse e Titoli”, e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza (comma 5) del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
    a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
    b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
    c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
    La UNI Ente italiano di normazione dovrebbe realizzare una norma tecnica specifica riconosciuta da Accredia per i Profili professionali iscrivibili nella categoria “Borse e Titoli” figure e profili professionali dei Professionisti iscritti all’E-KingTeam International, nello specifico:
    1-Trader e Analista finanziario professionale;
    2-Tecnico del Controllo Qualità, Conformità ed Ispezione dei software di accesso ai mercati finanziari;
    3-Esperto e insegnate dell’Educazione e del Trading finanziario in assenza di Speciali competenze;
    4-Esperto e insegnante dell’Educazione e del Trading finanziario con il possesso di Speciali competenze.
    Inoltre anche per il mantenimento (Art. 6.) dell’iscrizione all’Albo CTU, (comma 1.) Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua (aggiornamenti tecnici obbligatori) dell’associazione cui si è iscritti.
    Mentre la Legge 4/2013 riconosce la professione non regolamentata delle figure e profili professionali sopradescritti mediante l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’associazione abilitata al rilascio di attestazioni, il Ministero della Giustizia fa un distinguo che ritengo necessario e frutto di un Decreto legislativo ben studiato e legiferato, rafforzando E-KingTeam International che prevede le due figure del Professionista Esperto:
    1) Esperto e insegnate dell’Educazione e del Trading finanziario in assenza di Speciali competenze;
    2) Esperto e insegnante dell’Educazione e del Trading finanziario con il possesso di Speciali competenze.
    Il primo Profilo professionale esercita l’attività professionale per conto del Cliente o dell’Avvocato, mentre il secondo Professionista essendo in possesso delle “speciali competenze” di cui al Decreto legislativo è iscrivibile all’Albo dei CTU e quindi viene con l’iscrizione all’Albo abilitato all’esercizio dell’attività professionale quale ausiliario del Giudice per le stime in categoria “Borse e Titoli” dallo stesso eventualmente richieste.
    Appare evidente quindi, che l’iscrizione alla E-KingTeam International e la formazione continua e gli aggiornamenti tecnici svolti dall’associazione professionale oltre che essere previste dalla Legge 4/2013 danno luogo al rilascio ai professionisti di attestazioni per le quali la E-KingTeam International è abilitata mediante iscrizione in apposito Elenco nazionale con modelli depositati presso il Ministero (MIMIT), e diventano riconosciute e indispensabili con il D.lgs 109 del 04 agosto 2023.
    Altrettanto rilevante sono la definizione dei due Profili Professionali E-KingTeam International, l’eventuale norma tecnica specifica UNI e l’istituzione della categoria “Borse e Titoli” avvenuta con il Decreto del Ministero della Giustizia.
    Altresì le associazioni professionali di professioni non regolamentate non iscritte nell’Elenco nazionale tenuto dal Ministero non sono abilitate al rilascio delle attestazioni di cui alla Legge4/2013 e non sono riconosciute abilitate al rilascio di attestazioni dei requisiti previsti dal Decreto 109 del Ministero della Giustizia, in riferimento ai Professionisti di cui alla Legge 4/2013.
    Diffidare quindi da eventuali affermazioni non veritiere reperite sul web e fornite da soggetti che non risultano nell’Elenco nazionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, verificabile al link: https://dati.mise.gov.it/index.php/associazioni-professionali
    e diffidare da soggetti che spesso affermano di rilasciare Certificazioni delle competenze professionali appannaggio degli Organismi di Certificazione accreditati Accredia, verificabile al link:
    https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=1733&area=310

  3. diffidare anche da soggetti che vantano il rilascio di Diplomi riconosciuti da Organismi nazionali quali ad esempio Consob, o ancora di Diplomi a valore nazionale che in realtà non rientranti tra quelli riconosciuti dal MIUR. The Trading Il Direttore Mulino F.M.

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