di FM Mulino – Il Direttore
Un biennio decisivo per la professione BNT
Il biennio 2025–2026 segna una svolta storica per i Professionisti BNT di Borsa, Negoziazione e Titoli. In questi due anni si sono consolidati:
- la pubblicazione della prima norma UNI dedicata alla professione,
- l’adozione della Regola dell’Arte del settore,
- il riconoscimento istituzionale del GL03 con la presenza di ACCREDIA e CNCU,
- l’adozione anticipata degli standard da parte di E‑KingTeam International,
- due importanti interventi della Giustizia civile che hanno evidenziato criticità e nuove esigenze operative.
Un percorso che ha definito, con chiarezza, identità e responsabilità del Professionista BNT nel sistema economico e giudiziario italiano.
La norma UNI: la professione entra nella standardizzazione nazionale
Nel 2025 UNI conclude l’iter di approvazione di vari punti della prima norma tecnica dedicata ai Professionisti BNT. La norma definisce:
- competenze,
- abilità,
- responsabilità,
- autonomia professionale,
- requisiti formativi,
- criteri di qualità.
Due i profili riconosciuti:
- Tecnico del Trading e dell’Analisi Finanziaria – EQF 6
- Perito e Docente di Scienze Economico‑Finanziarie – figura avanzata, con responsabilità peritali e didattiche.
La prima pubblicazione della norma tecnica improntata a raccogliere note dall’utenza si è conclusa positivamente, e ormai siamo ad un passo che colloca la professione BNT nel sistema nazionale delle competenze tecniche certificate.
E‑KingTeam International: adozione anticipata della norma e della Regola dell’Arte
Mentre UNI finalizzava la prima pubblicazione, E‑KingTeam International — avendo partecipato alla stesura tramite il proprio Presidente e Coordinatore del GL03 — ha anticipato l’adozione degli standard, rendendoli operativi per tutti i professionisti del settore.
La Regola dell’Arte, si formalizza nel 2026, diventando il riferimento tecnico nazionale per:
- perizie,
- valutazioni economiche,
- conciliazioni tecniche,
- attività didattiche,
- responsabilità professionale.
Un sistema coerente, già applicato, che garantisce continuità e qualità.
Il versante Giustizia: due casi che segnano un cambio di paradigma
1. Il caso Belluno: la perizia deve essere valorizzata dall’avvocato
La sentenza del 2025 ha mostrato un punto critico del processo civile: una perizia tecnicamente impeccabile può non produrre i suoi effetti se l’avvocato non la valorizza nelle memorie.
Nel caso esaminato:
- il Perito aveva provato danno emergente, lucro cessante e mancata chance;
- l’avvocato non ha richiamato tali elementi;
- il Giudice ha riconosciuto solo il danno emergente.
Da qui nasce, nel 2026, l’introduzione della Sintesi Mirata nelle prime pagine della perizia: una sezione chiara, immediata, che rende impossibile ignorare gli elementi tecnici essenziali.
2. Ordinanza Catania 2026: criticità sull’interpretazione della conciliazione tecnica
L’ordinanza del 2026 ha valutato la conciliazione tecnica svolta dal Perito ai sensi del D.lgs 109/2023 come “inidonea”, applicando i criteri della mediazione civile del D.lgs 28/2010.
Una lettura che presenta due criticità:
a) Confusione tra conciliazione tecnica e mediazione civile
La conciliazione tecnica è uno strumento peritale, non processuale. Non richiede la terzietà del mediatore civile.
b) Rischio di proiezione indebita anche sul CTU
Se il Perito di Parte non è “terzo”, allora — seguendo la stessa logica — neppure il CTU lo sarebbe, poiché nominato dal Tribunale.
Una deriva interpretativa che contrasta con:
- la funzione tecnica del Perito,
- la Regola dell’Arte,
- la ratio del D.lgs 109/2023.
La posizione di E‑KingTeam International
E‑KingTeam International considera il D.lgs 109/2023 come:
- linea guida tecnica,
- strumento di qualificazione professionale,
- fondamento della conciliazione tecnica,
- non come variante della mediazione civile del 2010.
La conciliazione tecnica:
- è legittima,
- è autonoma,
- è parte dell’attività peritale,
- non deve essere valutata con criteri estranei alla sua natura.
Perché introdurre la capacità conciliativa obbligatoria se poi non la si riconosce?
Il D.lgs 109/2023 ha reso obbligatoria la capacità di conciliare. Se la conciliazione tecnica viene svalutata, si svuota di significato l’intero impianto della legge.
La perizia non è mai un’estensione della difesa
La perizia — anche quando svolta su incarico di una Parte — se rispetta la Regola dell’Arte, gli standard tecnici e la deontologia, non può essere assimilata a una mera estensione della difesa.
Confondere i due piani:
- nega la natura dell’attività tecnica,
- compromette la neutralità del sapere peritale,
- snatura il valore probatorio della perizia,
- altera la corretta lettura del D.lgs 109/2023.
Conclusione
Il biennio 2025–2026 ha segnato:
- la maturità normativa della professione BNT,
- la definizione della Regola dell’Arte,
- la piena operatività degli standard,
- un confronto diretto con la giurisprudenza,
- la necessità di ribadire la natura tecnica, autonoma e indipendente della perizia.
Un percorso che rafforza la professione e ne consolida il ruolo nel sistema economico e giudiziario italiano.
